IL GIUDICE DI PACE

    Nel  ricorso  ex  art. 22 legge n. 689/1981 promosso da Pubblidue
S.r.l., con l'avv. Francesco Laruffa, attrice opponente;
    Contro  Comune  di Milano, con il funzionario delegato, convenuto
resistente.
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza ex art. 23, legge n. 11 marzo
1953 n. 87.
    Pubblidue  S.r.l.  con  ricorso  ex  art.  22,  legge n. 689/1981
depositato  il  30 maggio  2005,  chiedeva  l'annullamento  di  n. 58
ordinanze-ingiunzioni  emesse  dal Sindaco di Milano ed in precedenza
notificate,  e  con il quale le venivano inflitte sanzioni economiche
per   un   complessivo   importo   di   lire   69.600.000   (pari  ad
Euro 35.645,40).
    Tutte  le  ordinanze-ingiunzioni  anzidette riguardavano asserite
violazioni  della normativa riguardante i cartelloni pubblicitari. La
ricorrente   affermava   che   dette  ordinanze-ingiunzioni  dovevano
ritenersi nulle sotto i vari profili denunziati.
    In   via   pregiudiziale  la  ricorrente  tuttavia  segnalava  la
incostituzionalita'  dell'art. 22-bis  della  legge  24 novembre 1981
n. 689  (introdotto  dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507)
nella  parte  in  cui  detta  norma  non  prevedeva la competenza del
tribunale  per  il  caso  del  superamento del limite di valore di 30
milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
    Al   riguardo   l'opponente   sottolineava  che  il  terzo  comma
dell'art. 22-bis, piu' sopra ricordato, dispone che «l'opposizione si
propone  avanti  il  tribunale  se  per la violazione e' prevista una
sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire 30 milioni»
    Il  Comune  di  Milano,  costituitosi  in giudizio, resisteva nel
merito   all'impugnazione  e  riteneva  manifestamente  infondata  la
sollevata  questione  di  incostituzionalita'  dell'art. 22-bis legge
n. 689/1981.
    Autorizzate  dal  giudice  le  memorie di replica alle rispettive
tesi  sollevare dalle parti, queste ultime provvedevano ad illustrare
le rispettive istanze.
    Alla  successiva  udienza  fissata  per discussione, il Comune di
Milano  rinunziava  alla  opposizione,  manifestata nella comparsa di
costituzione,   alla  ravvisata  incostituzionalita'  rilevata  dalla
opponente.
    Il  giudice  adito  in  ordine  a  tale  questione  di  carattere
pregiudiziale, ritiene di osservare quanto segue.
    L'eccepita incostituzionalita' appare a questo giudice senz'altro
profilabile   per   ragioni   in   larga   parte  riconducibill  alle
considerazioni  esposte  dalla  societa' ricorrente e non contrastate
dal Comune di Milano resistente.
    Al  riguardo  e'  innanzitutto  pacifico in fatto che l'opponente
abbia    promosso    un   giudizio   relativo   ad   un   numero   di
ordinanze-ingiunzioni   il   cui   importo   complessivo  ascende  ad
Euro 35.945,40  che supera sensibilmente l'importo di lire 30 milioni
previsto dal ricordato art. 22-bis.
    In  secondo luogo occorre rilevare che la ratio del tetto massimo
di  lire  30  milioni  si colloca in linea con l'intero sistema delle
competenze  per  valore  incentrato  sul  principio  secondo  cui  le
questioni di una certa rilevanza economica debbono essere affidate al
tribunale  e non al giudice onorario. Tale principio infatti presidia
sia  la  competenza  per valore delle cause ordinarie, sia la diversa
competenza   per   valore  delle  cause  relative  all'infortunistica
stradale.
    Nella  specie  come ricordato piu' sopra, e come fatto palese dal
contenuto    del   ricorso,   l'opponente   ha   impugnato   sanzioni
amministrative per un importo ampiamente superiore al «tetto massimo»
di lire 30 milioni.
    Tale  realta',  ad  avviso  di  questo  giudice,  non puo' essere
trascurata   in  ragione  del  fatto  che  il  ricordato  importo  di
Euro 35.945,40 consegue alla somma di singole sanzioni ciascuna delle
quali  pari a lire 1.200.000, e che quindi, considerate singolarmente
rientrerebbero  senz'altro  nella  competenza  di  valore  di  questo
giudice.   Ed  infatti  le  singole  ordinanze-ingiunzioni  impugnate
riguardanti  reiterate  sanzioni  tutte identiche fra di loro sia per
l'importo  di  lire  1.200.000,  sia  per la norma che la p.a. assume
violata,  rientrano  in  una  medesima fattispecie ed in una medesima
sequenza   procedimentale.   Cio'   comporta  che  anche  qualora  la
ricorrente  avesse  proposto,  non  gia'  un unico ricorso avverso 58
sanzioni  identiche  fra  loro bensi' 58 distinti ricorsi, l'art. 274
c.p.c.  avrebbe  imposto,  in  via  necessaria  al  fine  di  evitare
contrasti   di   giudicati,  la  riunione  di  tutti  i  58  separati
procedimenti  in un procedimento unico con conseguente riproposizione
dell'attuale   situazione  che  vede  codesto  giudice  investito  di
un'unica causa il cui valore supera i 30 milioni di lire.
    In nessun caso quindi l'adito giudice avrebbe potuto conoscere di
singole opposizioni a sanzioni amministrative il cui valore rientrava
nella propria competenza.
    Alla  luce  di  quanto  precede  e'  del  tutto  evidente come il
ricordato  art. 22-bis,  come  sopra  integrato,  non  prevede che la
competenza  venga  attribuita al tribunale allorquando per ragioni di
connessione  soggettiva  ed  oggettiva  (come  avvenuto  nel  caso di
specie)  il  valore della causa superi il complessivo importo di lire
30 milioni.
    Tale  situazione  -  che  non  dipende  da  un  cumulo  di  cause
altrimenti   eliminabile   stante   la  chiara  disposizione  di  cui
all'art. 274   c.p.c.  -  da'  quindi  adito  ad  una  disparita'  di
trattamento  non  consentito  dall'art. 3  della  Costituzione tra il
cittadino  destinatario  di  una  sanzione amministrativa superiore a
lire  30 milioni e il cittadino al quale, per il medesimo fatto venga
irrogata   una   sanzione   di  uguale  importo  ma  attraverso  piu'
provvedimenti  della  p.a.  (i  quali,  singolarmente, rientrerebbero
nella competenza del giudice di pace).
    Ed  invero,  come piu' sopra ricordato, l'inderogabile meccanismo
della  riunione  di  cui all'art. 274 c.p.c. che giustamente evita la
possibilita'  di  un  conflitto  di  giudicati,  non  consente che le
singole  sanzioni di competenza del giudice di pace divengano oggetto
di  separati processi il cui valore sarebbe di competenza del giudice
di Pace medesimo.
    Osserva  infine  questo  giudice che il presente giudizio proprio
perche'  incentrato  sulla  eccepita  illegittimita' incostituzionale
delle  disposizioni  di  cui  all'art. 22-bis della legge n. 689/1981
integrato  con  l'art. 98,  del  d.lgs.  n. 507/1999  non puo' essere
definito     indipendentemente     dall'anzidetta     questione    di
costituzionalita'. Ed infatti questo giudice risulta investito di una
causa  riconducibile  all'art. 22-bis dianzi ricordato, il cui valore
supera la previsione della competenza massima del giudice di pace ivi
stabilita in lire 30 milioni.
    Detta   questione   inoltre   non   appare   a   questo   giudice
manifestamente infondata in ragione delle considerazioni esposte piu'
sopra.